L'evento abortivo e la richiesta di sepoltura
La questione si pone soprattutto per la sepoltura di embrioni e feti di età gestazionale inferiore alle 20 settimane[1] destinati, in mancanza di richiesta espressa, ad essere trattati come rifiuti ospedalieri speciali (almeno nella maggior parte dei casi).
Occorre partire dal presupposto che la legge non fissa alcun limite di età gestazionale al di sotto del quale non si possa richiedere la sepoltura.
Dopo l’aborto, se i genitori lo richiedono, la sepoltura di embrioni e feti è possibile anche prima delle 28 settimane di età gestazionale, sia nei casi di aborto spontaneo, sia che si rientri nei casi definiti come aborto terapeutico o che si tratti di interruzione volontaria di gravidanza, purché la richiesta sia presentata entro 24 ore dall’espulsione.
Occorre, quindi, che i parenti presentino entro 24 ore domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico indicante l’età presunta di gestazione e il peso del feto. Per il seppellimento è necessario richiedere i resti mortali del bambino all’ospedale e i permessi per il trasferimento al cimitero all’ASL.
Come muoversi per richiedere la sepoltura:
Tenendo presente l'esistenza di normative regionali e di protocolli interni alle varie strutture sanitarie, è comunque opportuno nei casi in questione:
1. Comunicare al medico e alla caposala del reparto la scelta di seppellire il bambino.
2. Comunicare all’ostetrica che si vogliono richiedere i resti mortali del bambino per la sepoltura.
La normativa di riferimento
Ordinamento dello Stato Civile
Disposizioni di leggi in caso di bambino nato-morto
Regolamento nazionale di polizia mortuaria
Disposizioni di legge in caso di aborto
I regolamenti cimiteriali italiani, pur con variazioni locali, si basano sul D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il quale nell’art. 7 dichiara:
ART. 7
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
ART. 50
Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7;
I resti mortali delle persone sopra elencate.