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La sepoltura dei bimbi mai nati

L'evento abortivo e la richiesta di sepoltura

 
Quando una gravidanza si interrompe, la gestante viene seguita secondo specifici protocolli medici ma è anche fondamentale tenere in considerazione molti altri aspetti di ordine psicologico, relazionale e umano che, se ignorati, possono determinare condizioni traumatiche presenti e future.
Una delle questioni più delicate riguarda la richiesta del corpo del bambino a seguito di un evento abortivo.
Fornire l’informazione sulla possibilità di procedere alla richiesta e alla sepoltura del corpo del bambino e aiutare i genitori, in un momento tanto delicato (in cui tutte le loro energie sono impegnate nella gestione ed elaborazione della perdita del figlio) ad espletare gli adempimenti burocratici a tal fine necessari, fa parte di quel “prendersi cura”, di cui spesso parliamo, che caratterizza i percorsi assistenziali nei quali l’attenzione  alle dinamiche umane e affettive contribuisce in maniera determinante ad alleviare la sofferenza psico-fisica e a gestire l’evento traumatico, contribuendo, nei casi in questione, anche all’elaborazione del lutto.

La questione si pone soprattutto per la sepoltura di embrioni e feti di età gestazionale inferiore alle 20 settimane[1] destinati, in mancanza di richiesta espressa, ad essere trattati come rifiuti ospedalieri speciali (almeno nella maggior parte dei casi).

Sono tanti i genitori che non conoscono la procedura vigente e tanti quelli che, non conoscendo la normativa al momento dell’aborto, hanno aggiunto al dolore della perdita anche quello di non aver dato degna sepoltura ai loro bambini.
Cerchiamo allora di fare chiarezza e di spiegare cosa fare in questi casi.

Occorre partire dal presupposto che la legge non fissa alcun limite di età gestazionale al di sotto del quale non si possa richiedere la sepoltura.

Dopo l’aborto, se i genitori lo richiedono, la sepoltura di embrioni e feti è possibile anche prima delle 28 settimane di età gestazionale, sia nei casi di aborto spontaneo, sia che si rientri nei casi definiti come aborto terapeutico o che si tratti di interruzione volontaria di gravidanza, purché la richiesta sia presentata entro 24 ore dall’espulsione.

Occorre, quindi, che i parenti presentino entro 24 ore domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico indicante l’età presunta di gestazione e il peso del feto. Per il seppellimento è necessario richiedere i resti mortali del bambino all’ospedale e i permessi per il trasferimento al cimitero all’ASL.

 
[1] Per i feti di 28 settimane (7 mesi) di gestazione la legge nazionale prevede già l’iscrizione all’anagrafe e il diritto alla sepoltura. Si può comunque chiedere la sepoltura dopo 20 settimane.

Come muoversi per richiedere la sepoltura:

Tenendo presente l'esistenza di normative regionali e di protocolli interni alle varie strutture sanitarie, è comunque opportuno nei casi in questione:

1. Comunicare al medico e alla caposala del reparto la scelta di seppellire il bambino.

2. Comunicare all’ostetrica che si vogliono richiedere i resti mortali del bambino per la sepoltura.

3. Redigere la domanda di trasporto al cimitero e sepoltura e presentarla entro 24 ore dall’intervento o dal parto.
 
Solitamente la Direzione Sanitaria dell’ospedale ha a disposizione un modulo prestampato ma nel caso in cui questo non fosse disponibile si può fare riferimento all’esempio allegato, redatto in carta semplice e in triplice copia: una da consegnare alla caposala, una per la Direzione Sanitaria e una terza che rimane al richiedente.
Alla domanda si dovrà allegare il certificato medico, che sarà rilasciato dal ginecologo che ha seguito la gravidanza o che ha compiuto l’intervento e deve riportare la presunta età di gestazione e il peso del feto. 
La richiesta in carta semplice, in triplice copia e firmata deve essere compilata dai genitori ed, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare la domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico.

La normativa di riferimento

Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238

Ordinamento dello Stato Civile

Disposizioni di leggi in caso di bambino nato-morto

Si definiscono nati-morti solo i bambini che abbiano superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto. In questi casi vige l’obbligo di registrazione presso l’anagrafe, come previsto dall’art. 74 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238
 
ART. 74
Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all’art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico.
L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.
D.P.R. 10/09/1990 n. 285

Regolamento nazionale di polizia mortuaria

Disposizioni di legge in caso di aborto

I regolamenti cimiteriali italiani, pur con variazioni locali, si basano sul D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il quale nell’art. 7 dichiara:

ART. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 50

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7;

I resti mortali delle persone sopra elencate.

                  

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